Specializzazione sul sostegno all'estero: abilitazione per materia non necessaria
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Direttore: Alessandro Plateroti

Specializzazione sul sostegno all’estero: abilitazione per materia non necessaria

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La specializzazione sul sostegno conseguita all’estero ha piena validità anche se il docente non ha ottenuto l’abilitazione per materia: ecco la sentenza del TAR Lazio.

La specializzazione sul sostegno all’estero ha piena validità anche se il docente non ha ottenuto l’abilitazione sulla materia, che non rappresenta un requisito vincolante per ottenere il titolo.

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A confermarlo è la sentenza n. 3649 emessa dalla quarta sezione BIS del TAR del Lazio il 9 giugno 2022, provvedimento che ha accolto il ricorso contro la decisione del Ministero dell’Istruzione di negare a un docente il riconoscimento della specializzazione sul sostegno conseguita all’estero senza l’abilitazione su una specifica classe di concorso.

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Cosa afferma la sentenza del TAR

Secondo il Tribunale amministrativo, precisamente, il TFA sostegno estero può essere conseguito anche da chi non è in possesso dell’abilitazione per materia. Anche in assenza di quest’ultimo step, infatti, l’amministrazione scolastica è tenuta a effettuare la comparazione tra la formazione svolta dal docente all’estero e quella richiesta per insegnare in Italia, disponendo eventuali misure compensative solo se vengono riscontrate evidenti disparità.

Il TAR, inoltre, fa riferimento alla direttiva europea 2005/36 CE che sottolinea come le istituzioni scolastiche debbano accertare che la formazione e il titolo conseguito in uno Stato membro dell’Unione Europea siano equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana, per quanto riguarda l’accesso alla stessa professione.

Esercizio di una professione regolamentata nella UE

In tema di abilitazione all’insegnamento e riconoscimento delle qualifiche professionali si è espresso anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5519 del 1° luglio 2022, citando anche gli articoli 45 e 49 del TFUE in materia di libera circolazione dei lavoratori e libertà di stabilimento.

Nel testo viene ribadito l’obbligo, per uno Stato membro, di esaminare la richiesta autorizzazione all’esercizio di una professione regolamentata prendendo in considerazione la qualificazione professionale dell’interessato e raffrontando sia quanto attestato da diplomi, certificati ed esperienza pregressa, sia la qualifica professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente.

L’obbligo, nello specifico, si estende a tutti gli attestati anche se conseguiti in uno Stato membro o in un paese terzo, purché siano titoli dotati di valore legale: in Spagna, ad esempio, questo avviene con l’iscrizione del titolo accademico nel registro RUCT del Ministerio de Educación.

Il processo di comparazione è indispensabile per:

“Consentire alle autorità dello Stato membro ospitante di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti da parte del suo titolare il possesso di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quantomeno equipollenti a quelle attestate dal diploma nazionale

Specializzazione sul sostegno in Spagna

Alla luce delle recenti sentenze e pronunce risulta ancora più evidente il vantaggio di specializzarsi sul sostegno in Spagna. A oggi il MIUR riconosce un unico percorso spagnolo sul sostegno in quanto titolo accademico post-laurea ufficiale iscritto nel registro RUCT in Spagna: si tratta del “Master Universitario in Educazione Speciale“, offerto in esclusiva per l’Italia dalla Titolispagna in partnership con le più importanti università telematiche di Madrid.

Scegliere il Master in Educazione Speciale significa accedere a un percorso di 18 mesi se si è in possesso di laurea triennale, specialistica o magistrale sia vecchio sia nuovo ordinamento, seguendo lezioni sia online sia asincrone e ottenendo la qualifica per inserirsi immediatamente in Graduatoria di I fascia.

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ultimo aggiornamento: 26 Aprile 2023 15:18

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